La gestione della crisi d’impresa è un terreno complesso, dove la linea di confine tra l’imprevedibilità del dissesto e l’errore di valutazione professionale può diventare sottile. Il Codice della Crisi ha introdotto strumenti diversificati, ciascuno con presupposti e finalità precise, e il ruolo del professionista è oggi più che mai decisivo: non solo nel redigere piani e documenti, ma nel valutare ex ante quale percorso sia realmente praticabile.
La recente decisione del Tribunale di Padova (decreto 4 giugno 2026), riportata dal Sole24Ore, offre un esempio concreto di come una scelta errata possa generare responsabilità professionale.
Il caso: quando la composizione negoziata è usata fuori dai presupposti
Il tribunale ha confermato l’esclusione dallo stato passivo del compenso richiesto da un advisor finanziario che aveva assistito l’impresa nella composizione negoziata della crisi (CNC) e nel successivo concordato semplificato, poi dichiarato inammissibile.
Secondo i giudici, la procedura era stata strumentalizzata: avviata non per tentare un risanamento credibile, ma per accedere al concordato semplificato. Il punto centrale della decisione è però un altro: la prestazione professionale è stata considerata inadempiuta, perché già al momento dell’incarico la situazione patrimoniale dell’impresa mostrava un’insolvenza incompatibile con qualsiasi progetto di risanamento.
Gli elementi critici evidenziati dal tribunale sono stati diversi:
- squilibrio patrimoniale significativo, tale da rendere irrealistica la continuità aziendale;
- cessione del ramo d’azienda basata su una manifestazione d’interesse priva di cauzioni e garanzie;
- proposta di falcidia del debito erariale al 14% formulata fuori dal perimetro della transazione fiscale, all’epoca ammessa solo nel concordato e negli accordi di ristrutturazione;
- sottovalutazione dell’immobile aziendale, poi rivenduto a un prezzo superiore di quasi quattro milioni.
Secondo il collegio, l’advisor avrebbe dovuto riconoscere l’inattendibilità del piano già durante la CNC, sconsigliare l’accesso alla procedura e individuare un percorso alternativo più coerente con la reale situazione dell’impresa.
La diligenza professionale, afferma il tribunale, non si misura solo nella correttezza tecnica degli atti, ma nella capacità di interpretare i segnali della crisi e orientare l’impresa verso lo strumento adeguato. Accompagnare comunque l’impresa verso una procedura destinata all’insuccesso può essere fonte di responsabilità professionale.
Gli strumenti del Codice della Crisi: quando usarli davvero
Il caso Padova è un ottimo punto di partenza per chiarire quali siano gli strumenti oggi disponibili e in quali situazioni risultano appropriati.
Composizione negoziata della crisi (CNC)
Finalità: favorire trattative con creditori e banche per evitare l’insolvenza. Presupposto essenziale: crisi reversibile.
Adatta quando:
- esiste continuità aziendale;
- lo squilibrio è temporaneo;
- servono negoziazioni con banche e fornitori.
Non adatta quando:
- l’impresa è già insolvente;
- non esiste un piano industriale credibile;
- il patrimonio è insufficiente a sostenere la continuità.
Concordato preventivo (in continuità o liquidatorio)
Finalità: proporre ai creditori un piano di risanamento o liquidazione.
Concordato in continuità:
- l’impresa prosegue l’attività;
- richiede un piano industriale solido.
Concordato liquidatorio:
- liquidazione ordinata dei beni;
- utile quando la continuità non è più possibile.
Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRA)
Finalità: ristrutturare il debito con una cornice giudiziale più flessibile del concordato.
Adatto quando:
- c’è ampia adesione dei creditori;
- la crisi è finanziaria, non industriale;
- serve una struttura meno rigida.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR)
Finalità: accordo negoziale con i creditori, omologabile se raggiunge determinate maggioranze.
Adatto quando:
- pochi creditori rilevanti (es. banche);
- crisi finanziaria;
- necessità di ristrutturare debito bancario.
Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
Finalità: liquidazione ordinata dei beni quando l’impresa è insolvente in modo irreversibile.
Adatta quando:
- non esiste continuità;
- il patrimonio è insufficiente;
- ogni percorso di risanamento è impraticabile.
Come scegliere lo strumento giusto: criteri operativi
La scelta deve basarsi su una valutazione rigorosa ex ante, proprio come richiesto dal tribunale nel caso Padova.
Stato reale dell’impresa
- crisi reversibile → CNC
- crisi grave ma con piano → concordato
- ristrutturazione finanziaria → PRA / ADR
- insolvenza irreversibile → liquidazione giudiziale
Continuità aziendale
- se c’è → CNC o concordato in continuità
- se non c’è → concordato liquidatorio o liquidazione giudiziale
Struttura dei debiti
- molti creditori frammentati → concordato
- pochi creditori rilevanti → ADR
Tempistiche
- CNC e ADR: rapide
- Concordato e PRA: più strutturati
Conclusione: la responsabilità nasce dalla diagnosi
La decisione del Tribunale di Padova ribadisce un principio fondamentale: la responsabilità del professionista non riguarda solo ciò che fa, ma ciò che consiglia. Se i dati disponibili mostrano l’inadeguatezza di una soluzione, accompagnare comunque l’impresa verso una procedura destinata all’insuccesso può essere fonte di responsabilità professionale.
In un sistema che richiede competenza, trasparenza e metodo, la vera professionalità sta nella capacità di leggere correttamente i segnali della crisi, scegliere lo strumento adeguato e dire “no” quando un percorso non è praticabile.

